SENTENZA DEL TAR A FAVORE DEL GAL L’ALTRA ROMAGNA

In data 10 aprile 2019 il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna) pronunciandosi sul ricorso presentato dal Comune di Galeata e dal Comune di Dovadola, circa l’annullamento  – previa sospensione dell’efficacia – della comunicazione di non ammissibilità delle domande presentate a valere sul bando della Misura ordinaria 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” gestito dal GAL L’Altra Romagna all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, ritenuto che – ad un sommario esame – i motivi dedotti non appaiono supportati di sufficienti elementi a favore di tale tesi, respinge la domanda cautelare (sospensione) e condanna i Comuni al pagamento delle spese legali.

Pertanto, facendo anche seguito agli articoli pubblicati dai quotidiani locali ed altri organi d’informazione in cui si metteva in discussione sia l’operato procedurale che l’operato politico del GAL L’Altra Romagna, la risposta del TAR chiarisce – almeno momentaneamente – come sono andate le cose.

Negli articoli diffusi, si dichiarava che “Il GAL L’Altra Romagna è un ente che, gestendo finanziamenti europei a favore di 25 aree comunali dell’Appennino Romagnolo dovrebbe favorire le iniziative locali, e non ostacolare le proposte delle amministrazioni con una burocrazia eccessiva e non motivata”; la burocrazia eccessiva e non motivata, si traduce in rispetto delle norme per il GAL L’Altra Romagna, all’interno del cui bando anche la presentazione o meno di un allegato di ammissibilità nelle tempistiche previste, significa regolarità o meno dell’intera domanda, dinnanzi ai successivi controlli della Regione Emilia Romagna e dell’Unione Europea.

L’ufficio stampa

GAL L’Altra Romagna

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